Regolamento sugli adeguamenti degli obblighi scolastici dell’alunno nella scuola media

Ai sensi dell’articolo 36 della Legge sui Ginnasi (Gazzetta ufficiale RS, n. 1/07 – testo ufficiale depurato, 68/17 e 6/18 – ZIO-1) e dell’articolo 57 della Legge sull’istruzione professionale e tecnica (Gazzetta ufficiale RS, N. 79/06 e 68/17) la ministra dell’istruzione, della scienza e dello sport emana il seguente

REGOLAMENTO

sugli adeguamenti degli obblighi scolastici all’alunno nella scuola media

 

Articolo 1
(contenuto del regolamento)

Questo regolamento definisce le modalità dell’adeguamento degli obblighi scolastici agli alunni che seguono un regolare programma di istruzione pubblica (in seguito programma di istruzione) e che soddisfano le condizioni per l’adeguamento in base alla legge che regola l’istruzione ginnasiale e l’istruzione tecnica e professionale.

Articolo 2
(diritto all’adeguamento)

  1. La scuola adegua gli obblighi scolastici all’alunno:
    1. che segue un programma di studio complementare,
    2. che ha necessità particolari in base alla delibera,
    3. con prolungate o frequenti assenze per motivi di salute.
  2. All’alunno del primo comma del paragrafo precedente con un programma individuale, entrambe le scuole determinano l’entità e le modalità del lavoro pedagogico in ogni singola scuola e per ogni singolo anno scolastico.
  3. La scuola può adeguare gli obblighi scolastici:
    1. all’alunno dotato,
    2. all’alunno promettente nello sport,
    3. all’alunno che pratica attività sportiva di alto livello,
    4. all’alunno che si prepara alle gare del sapere internazionali o ad altre manifestazioni internazionali educative, culturali o ad attività di scambio,
    5. all’alunno per altre attività sportive e culturali,
    6. all’alunno che proviene dall’estero,
    7. in altri casi aventi un valido motivo,
    8. all’alunno con necessità particolari, accanto agli adeguamenti già stabiliti dalla sua delibera.

Articolo 3
(procedimento per l’acquisizione del diritto per l’adeguamento dello svolgimento degli obblighi)

  1. Per l’acquisizione del diritto per l’adeguamento dello svolgimento degli obblighi, l’alunno ovvero i genitori dell’alunno minorenne devono fare domanda scritta alla quale devono allegare:
    1. per l’alunno promettente nello sport o che pratica attività sportiva di alto livello il certificato del Comitato olimpico della Slovenia – Associazione delle federazioni sportive, sull’iscrizione nel registro degli sportivi categorizzati,
    2. per l’alunno che si prepara alle gare internazionali del sapere o ad altre manifestazioni internazionali educative, culturali o ad attività di scambio, i dati sull’organizzazione che svolge la preparazione per le gare internazionali del sapere o ad altre manifestazioni internazionali educative, culturali o ad attività di scambio,
    3. per l’alunno con prolungate o frequenti assenze per motivi di salute i certificati medici,
    4. per l’alunno in caso di altre attività sportive e culturali il certificato dell’organizzazione presso la quale è impegnato.
  2. Nei casi del primo comma del primo paragrafo e del primo, quinto, sesto e settimo punto del terzo paragrafo dell’articolo due di questo regolamento, la scuola decide riguardo alla domando scritta, in base alle informazioni ottenute dalla documentazione disponibile e dagli atti ufficiali.
  3. L’alunno che segue un programma di studio complementare, deve fare domanda scritta presso la scuola nella quale svolge la maggior parte degli obblighi del programma di istruzione.
  4. La domanda scritta deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell’anno scolastico in corso, per validi motivi anche durante l’anno scolastico.

Articolo 4
(la delibera)

  1. Alla domanda per l’acquisizione del diritto per l’adeguamento dello svolgimento degli obblighi, decide il preside con una delibera entro 15 giorni dall’accettazione della domanda scritta corredata dalla documentazione prescritta. Per l’acquisizione dei diritti del terzo paragrafo dell’articolo due di questo regolamento, il preside deve prima ottenere il parere del collegio degli insegnanti e della consulenza scolastica. La delibera viene consegnata all’alunno o ai genitori dell’alunno minorenne entro 8 giorni dalla decisione presa.
  2. La delibera sull’acquisizione dei diritti per l’adeguamento degli obblighi è valida al massimo per la durata di un anno scolastico.

Articolo 5
(piano pedagogico individuale)

  1. Se con la delibera si decide per l’acquisizione del diritto per l’adeguamento degli obblighi scolastici, la scuola deve preparare entro 15 giorni dalla consegna della delibera, un piano pedagogico individuale in collaborazione con l’alunno e con i genitori dell’alunno minorenne.
  2. Col piano pedagogico individuale all’alunno viene adeguato lo svolgimento delle lezioni e vengono adeguati tutti gli altri diritti e doveri dell’alunno e della scuola.
  3. Se la scuola dispone il piano pedagogico individuale per l’alunno con necessità particolari, tale piano individuale, che regola l’indirizzo degli alunni con necessità particolari, diventa parte integrante di questo piano.
  4. Se l’alunno segue un programma di istruzione complementare, la scuola armonizza il piano di lavoro individuale in collaborazione con l’altra scuola.
  5. All’alunno sportivo promettente o di alto livello, la scuola armonizza il piano di lavoro individuale in collaborazione con la società sportiva o con la federazione nazionale.
  6. All’alunno che si prepara alle gare internazionali del sapere o ad altre manifestazioni internazionali educative, culturali o ad attività di scambio e per l’alunno in caso di altre attività sportive e culturali, la scuola se è necessario, armonizza il piano pedagogico individuale in collaborazione col l’organizzazione che svolge la preparazione a tali gare, manifestazioni e scambi, ovvero con le organizzazioni alle quali è impegnato.
  7. Con il piano pedagogico individuale si definiscono:
    1. i diritti e i doveri dell’alunno e della scuola,
    2. il periodo di presenza obbligatoria alle lezioni,
    3. le modalità e i termini per la valutazione del sapere dell’alunno e l’adempimento degli altri obblighi scolastici,
    4. il periodo di adeguamento degli obblighi scolastici,
    5. i motivi per la sospensione ovvero l’interruzione dell’adeguamento degli obblighi scolastici,
    6. tutto ciò che potrebbe aiutare l’alunno a ottenere un profitto scolastico migliore.
  8. Durante l’anno scolastico il contenuto del piano pedagogico individuale può essere cambiato per validi motivi.

Articolo 6
(l’interruzione del diritto sull’adeguamento)

  1. All’alunno che ottiene il diritto all’adeguamento degli obblighi scolastici, quest’ultimo può essere interrotto:
    1. se non svolge gli obblighi in base al piano pedagogico individuale,
    2. se viene valutato negativamente in due o più materie,
    3. se riceve un ammonimento,
    4. in caso di malattia prolungata o infortunio,
    5. per altri validi motivi.
  2. Sull’interruzione e sulla sua durata decide il preside con una delibera che viene consegnata all’alunno e ai genitori dell’alunno minorenne entro 8 giorni dalla decisione presa.
  3. Il preside avvisa il collegio degli insegnanti sulla decisione presa riguardante il paragrafo precedente.

Articolo 7
(sospensione del diritto sull’adeguamento

  1. All’alunno
    al quale la scuola adegua gli obblighi, tale diritto viene sospeso:
    1. se alla conclusione del periodo di interruzione del diritto sull’adeguamento non adempie agli obblighi del secondo punto del primo paragrafo dell’articolo precedente,
    2. se vengono a mancare le condizioni per l’acquisizione del diritto sull’adeguamento,
    3. se viene espulso da scuola,
    4. su proposta dell’alunno o dei genitori dell’alunno minorenne,
    5. con il termine del periodo per il quale gli era stato conferito il diritto sull’adeguamento.
  2. Sulla cessazione delle condizioni per l’acquisizione del diritto sull’adeguamento, l’alunno o i genitori dell’alunno minorenne devono avvertire la scuola entro 5 giorni lavorativi dalla cessazione di tali condizioni.
  3. Sulla sospensione del diritto di adeguamento decide il preside con una delibera che viene consegnata all’alunno o ai genitori dell’alunno minorenne entro 8 giorni dalla decisione presa.
  4. Il preside avvisa il collegio dei docenti e gli altri soggetti con i quali la scuola ha collaborato per la preparazione del piano pedagogico individuale, della decisione presa.

Articolo 8
(il ricorso alla delibera)

  1. Alla delibera attestante la risposta negativa alla domanda per l’acquisizione del diritto sull’adeguamento degli obblighi scolatici e alla delibera sulla sospensione del diritto sull’adeguamento e permesso il ricorso alla commissione dei ricorsi ovvero alla commissione per la tutela dei diritti (in seguito commissione dei ricorsi) in base alla Legge sui ginnasi ovvero alla Legge sull’istruzione e formazione professionale entro 8 giorni dalla ricevuta della delibera.
  2. La commissione dei ricorsi decide entro 15 giorni dall’ottenimento del ricorso.

Articolo 9
(cessazione della validità)

Col giorno di entrata in vigore di questo regolamento cessa di valere il Regolamento sull’adeguamento degli obblighi scolastici nella scuola media (Bollettino Ufficiale della RS n° 38/09 e 29/14 – Zšpo-1), che viene utilizzato fino all’uso del presente regolamento.

Articolo 10
(esecuzione del regolamento)

Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della RS. Entra in uso dal 1° settembre 2018.

Torna in alto